Schema O.M. sulle procedure di aggiornamento delle GPS per il personale docente ed educativo – Parere CSPI
Di seguito la sintesi del Parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, che il CSPI ha approvato nella seduta plenaria n. 84 del 22/04/2022.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), al fine di consentire un efficace funzionamento del sistema scolastico nazionale, ha considerato estremamente importante l’utilizzo di regole certe e chiare che assicurino tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato.
In presenza di un elevato numero di posti non coperti l’efficacia di tali procedure è finalizzata ad assicurare il diritto allo studio a tutti gli studenti e studentesse del Paese sin dai primi giorni di lezione e la continuità didattica per l’intero anno scolastico.
In attesa della conclusione dell’iter per la pubblicazione dell’ordinanza, il CSPI ritiene opportuno ribadire alcune criticità che rendono difficoltose e complesse le procedure di conferimento delle supplenze previste dal testo legislativo, richiamando in parte quanto già evidenziato in occasione dello specifico parere espresso sul nuovo Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, oggetto di numerose controversie anche in sede giudiziale, il CSPI sottolinea la necessità che il Ministero dell’Istruzione, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle pratiche di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, procedure sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l’equità di trattamento da parte dell’Amministrazione.
Allo stesso modo, ai fini della certificazione dell’avvenuta acquisizione dei 24 CFU, conseguiti durante i percorsi di laurea occorrerebbe indicare agli Atenei una tempistica certa, compatibile con le scadenze previste dall’Ordinanza Ministeriale.
Il CSPI, al fine di prevenire il contenzioso, auspica che i sistemi informativi deputati sia alla gestione delle GPS sia all’informatizzazione del conferimento delle supplenze siano predisposti con funzioni adeguate a prevedere la correzione di eventuali valutazioni errate. A tal fine segnala la necessità di attivare strumenti e procedure informatiche così come proposto nell’articolato.
Come già rilevato in occasione del citato parere n. 77, il CSPI evidenzia che la procedura prevista dal presente provvedimento in cui gli aspiranti producano domanda per l’assegnazione della supplenza senza conoscere preventivamente tutte le sedi disponibili (spesso implementate in fasi successive ai primi turni di nomina) fa sì che nel caso in cui al proprio turno siano disponibili sedi non espresse, si è considerati rinunciatari per tali sedi, incorrendo nelle relative sanzioni e perdendo la possibilità di partecipare ai turni successivi.
Pertanto il CSPI propone specifiche modifiche dell’articolato finalizzate a contemperare le esigenze dell’Amministrazione con il diritto al lavoro, che non può essere confutato da procedure informatiche poco flessibili, tuttora in essere. Si ritiene opportuno a tal fine segnalare la necessità di predisporre una nuova configurazione del sistema per l’automazione delle procedure, improntate a principi di equità, trasparenza ed efficienza al fine di superare tutte le criticità finora riscontrate.
Il CSPI sottolinea alcune criticità relative all’individuazione del personale supplente nella scuola primaria per l’insegnamento di educazione motoria e nei licei musicali, soprattutto per la classe di concorso A-55.
Infine, in relazione alla sperimentazione di scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori, autorizzata con D.M. n. 237/2021, si evidenzia la necessità di prevedere procedure di reclutamento dei docenti specializzati, in analogia a quanto già previsto per la scuola dell’infanzia e primaria.
Per quanto riguarda i titoli artistici, il CSPI propone alcuni interventi specifici relativi alla Tabella A/3 e alla Tabella A/4 allegate all’ordinanza.
Si evidenziano le specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato espresse dal CSPI:
– il termine del 30 giugno quale nuova formulazione per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b);
– valutazione dell’opportunità di estendere il termine previsto per la presentazione delle istanze, come avvenuto fino al 2020 per le graduatorie d’istituto o le GAE;
– prevedere l’inserimento con riserva nella prima fascia anche per coloro che conseguono entro il 20 luglio 2022 i titoli di differenziazione didattica Pizzigoni e Montessori;
– prevedere l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS dei partecipanti al concorso ordinario attualmente in fase di espletamento, in considerazione del fatto che alcuni potrebbero conseguire l’abilitazione successivamente al termine di presentazione dell’istanza di partecipazione;
– far visualizzare dall’aspirante al termine della compilazione dell’istanza il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati proposto dal sistema informatico, così come avviene nella procedura di mobilità;
– prevedere una implementazione di funzioni del sistema informatico, che permetta l’inoltro di specifica notifica relativa alla valutazione dei titoli, per consentire all’aspirante la produzione di eventuali richieste di modifica attraverso il sistema stesso. Il valutatore in tal modo potrà visualizzare sia il punteggio proposto sia l’eventuale contestazione;
– effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate da parte dell’Istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, entro 15 giorni. Esso deve avvenire esclusivamente per le graduatorie/classi/tipologie di posto per cui è previsto il conferimento dell’incarico;
– permettere l’inserimento nel sistema informativo della medesima funzione di notifica utilizzata nella procedura di mobilità relativamente alla convalida definitiva del punteggio;
– prevedere una funzione specifica del sistema informatico che evidenzi i punteggi già verificati. In questo modo le verifiche dei titoli saranno limitate alla parte delle domande non ancora verificate;
– consentire la specifica indicazione di preferenza per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, nel caso di mancato completamento della relativa procedura concorsuale di cui alla Legge n. 234/2021 e relativo D.M. attuativo;
– specificare le modalità e le procedure per l’inserimento in GPS dei titoli di differenziazione didattica relativi alla sperimentazione della scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori;
– assicurare preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale: a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono; b) del calendario delle convocazioni;
– nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento;
– dopo aver verificata l’impossibilità della contestuale pubblicazione di tutte le disponibilità dei posti, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in alcun modo, in relazione alle preferenze espresse, sarà coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria;
– individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione che abbia indicato preferenze su posti di sostegno e nell’ordine delle preferenze espresse, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
– la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni limitatamente alla stessa classe di concorso o tipologia di posto;
– applicazione delle precedenze nell’assegnazione delle sedi in base alle norme previste da leggi di tutela, distintamente per GAE e GPS e per le GPS distintamente per ciascuna fascia;
– attuazione del completamento anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno;
– fornire indicazioni precise e tempestive riguardo alle procedure da seguire per l’attribuzione delle supplenze relative alle classi di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado;
– limitare la penalizzazione all’anno scolastico di riferimento per quanto riguarda l’art. 14, comma 1, lettera b);
– la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune deve comportare, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto per il medesimo insegnamento;
– analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma per posto di sostegno deve comportare, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto per il medesimo posto di sostegno;
– la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
– sostituzione della sanzione «per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime» con «per l’intero anno scolastico» e di introdurre la possibilità di lasciare il posto per un giustificato motivo all’art. 14, comma 2, lettera b);
– prevedere un diverso sistema di sanzioni per le supplenze brevi fino a 10 giorni, proprio per la maggiore flessibilità richiesta;
– indicare all’art. 15, comma 1 esplicitamente la modalità di valutazione del servizio prestato su posto di sostegno: in occasione del precedente biennio, infatti, si prevedeva la valutazione del servizio come servizio specifico, se effettuato nel medesimo grado di istruzione, e di servizio aspecifico, se effettuato in altri gradi.
Il CSPI, sulla base di quanto indicato in premessa e delle richieste di puntualizzazione e modifica riportate nell’articolato e nelle tabelle, esprime parere favorevole.