Riforma della formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie
Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) artt. 44-47
Riforma della formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie
Novella al d.lgs. del 13 aprile 2017, n. 59
- IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO
- LA FASE TRANSITORIA
- LA FORMAZIONE IN SERVIZIO INCENTIVATA E VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
- LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
1. NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO
(art. 44, lettere a-g)
a. Percorso universitario e accademico di formazione iniziale
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici in discipline antro-psico-pedagogiche, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
La formazione iniziale dei docenti consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali e di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza.
Detti percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta ed una lezione simulata. Con il superamento della prova si consegue l’abilitazione.
La selezione dei docenti di ruolo avviene con un concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
b. Abilitazione
A seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del percorso si consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il conseguimento dell’abilitazione – che ha durata illimitata – non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto sul reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono a carico dei partecipanti.
c. Il periodo di prova
I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione che accerti anche le competenze didattiche acquisite dal docente.
Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche;
b) le competenze proprie della professione di docente;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
2. LA FASE TRANSITORIA
(art. 44, lettera i)
a. Per docenti della secondaria con almeno tre anni di servizio
In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale, è consentito l’accesso diretto al concorso. I vincitori, se non ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e dovranno conseguire 30 crediti universitari per poter conseguire l’abilitazione.
Conseguita l’abilitazione, devono svolgere un periodo annuale di prova in servizio e prestare servizio effettivamente per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Alla fine i docenti in periodo di prova sono sottoposti a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa è possibile ripetere un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Il superamento dell’anno di prova determina l’effettiva immissione in ruolo.
b. Fino al 31.12 2024
Si accede direttamente al concorso con la laurea e almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
I vincitori del concorso, se ancora non sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale. Con il superamento della prova finale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.
Conseguita l’abilitazione, devono svolgere un periodo annuale di prova in servizio e prestare servizio effettivamente per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Alla fine i docenti in periodo di prova sono sottoposti a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa è possibile ripetere un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Il superamento dell’anno di prova determina l’effettiva immissione in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Ogni docente è tenuto a rimanere nella stessa scuola , nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, al quale può aggiungersi il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione. Il vincolo non sussiste nei casi di soprannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
3. LA FORMAZIONE IN SERVIZIO INCENTIVATA E VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
(art. 44, lettera h)
Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardo alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità:
– è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Sono parte integrante dei percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente;
– la partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell’orario di insegnamento;
– lo svolgimento delle attività, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
– L’accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale e in ogni caso non prima dell’A.A. 2023/2024;
– al fine di favorirne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico;
– al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione salariale stabilita dalla contrattazione nazionale.
– Sono previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione e una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi
– le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo.
– La Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, avvia dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione.
– Per coloro che non partecipano ai percorsi o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli resta ferma la progressione salariale legata all’anzianità.
– Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
– E’ istituito un Fondo per l’incentivo alla formazione per il riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva, secondo criteri che hanno l’obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.
– Agli oneri derivanti dall’attuazione si provvede mediante una riduzione dell’organico di diritto pari a 9.600 unità dall’anno scolastico 2026/2027 all’a.s. 2030-2031 dei posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa;
– non possono essere previsti incrementi di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia, che rimangono finalizzata esclusivamente all’adeguamento alle situazioni di fatto.
4. LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
(art. 45)
Per l’utilizzo delle risorse per la valorizzazione dei docenti la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi:
a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
c) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
Nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota di trenta man di euro (pari al 10 per cento dello stanziamento annuale 2022) è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica (lettera c) e, con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.
A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori