Requisiti di ammissione ai concorsi banditi nella fase transitoria
Requisiti di ammissione al concorso per la scuola primaria ed infanzia
Per i posti comuni è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno
– Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado.
Requisiti di ammissione al concorso per la scuola secondaria
A regime per i posti comuni, i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti titoli:
– laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello;
– abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo.
Potranno partecipare anche coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Fase transitoria
Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso è consentita a coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Fino alla medesima data sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno
- Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado.
Due bandi di concorso nell’ambito della stessa procedura concorsuale.
Il primo rivolto a coloro che possiedono l’abilitazione, la laurea più i 24 CFU o i tre anni di servizio.
Il secondo rivolto ai medesimi dl cui sopra e anche a coloro che avranno oltre al titolo di accesso i 30 CFU acquisiti nei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.
In entrambi i concorsi per i posti di sostegno si parteciperà con la specializzazione, mentre per i posti di ITP basterà il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
Prova scritta – voto minimo di 70/100
Sarà di 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti così articolati:
Posti comuni: 40 quesiti a risposta multipla su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
- dieci quesiti di ambito pedagogico;
- dieci quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
- venti quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.
Posti di sostegno: 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati relativamente ai contenuti e alle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Posti comuni e di sostegno: 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue + 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
Prova orale – voto minimo 70/100
45 minuti massimo, con lezione simulata e accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese. In caso di prova pratica si dà a questa prova il punteggio in centesimi, e il voto dell’orale è dato dalla media tra prova orale e pratica.
Posti comuni: accertamento delle conoscenze e competenze sulla disciplina e competenze didattiche generali. Nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico che consiste in una lezione simulata.
Posti di sostegno: valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico, che consiste in una lezione simulata.
Titoli culturali e servizi: max 50 punti
Voto complessivo: il voto massimo è pari a 250 punti
Graduatoria: è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce.
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.
Riserva 30% dei posti per i triennalisti: è prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.
Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto:
- – di lasciare in vigore l’attuale sistema di reclutamento per l’immissione in ruolo su posti di sostegno da 1 fascia GPS e call veloce o in subordine da graduatoria regionale sostegno e quindi di non procedere con l’emanazione di un nuovo bando di concorso per i posti di sostegno. Ciò in considerazione del fatto che l’attuale modalità di assunzione ha consentito la copertura dei posti di sostegno in maniera molto più efficace e veloce dei concorsi e ha garantito, altresì, anche la continuità didattica, tanto importante per il successo formativo degli alunni diversamente abili.
- la tutela dei docenti dei concorsi ordinari 2020;
- la ricognizione delle graduatorie vigenti, per evitare di bandire il nuovo concorso laddove vi siano graduatorie di idonei già presenti;
- l’abilitazione per i precari come via per le assunzioni da GPS 1 fascia, che vanno previste a regime su posto comune e di sostegno;
- la partecipazione al concorso per gli specializzandi dell’VIII ciclo del TFA sostegno;
lo scorrimento degli idonei nel caso di rinunce rendendo pubblica la posizione di tutti gli idonei; - che la prova orale sia un’unica lezione simulata. Serve in caso contrario chiarire il numero delle domande disciplinari per garantire omogeneità e trasparenza;
- destinare risorse adeguate per le commissioni anche prevedendo l’esonero dal servizio per i commissari d’esame.