Pace contributiva e riscatto laurea a costo ridotto
L’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere del riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
L’Inps, con messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, a seguito di quesiti pervenuti in materia, ha precisato che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato art. 20 del DL n. 4/2019 (illustrate con circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
In particolare, erano stati avanzati quesiti in merito a quanto riportato al comma 1 dell’art. 20, dove la facoltà del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione era riferita in via sperimentale al triennio 2019-2021.
Nel messaggio dell’INPS è precisato che la scadenza di presentazione delle domande entro il 31.12.2021, salvo proroga, si riferisce solo al riscatto della cosiddetta ”pace contributiva”.
La richiesta del riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità “agevolate”, di cui al comma 5 quater dell’art. 2 del D.lgs n. 184/1997, è attuabile anche dopo la data del 31.12.2021.
Si ricorda che possono usufruire della richiesta di riscatto (pace contributiva) i dipendenti scuola in regime pensionistico “Contributivo Puro”.
Gli interessati non devono aver versato alcun contributo prima dell’1.01.1996.
Con questa possibilità i dipendenti del comparto scuola, senza altri contributi ante 1996, possono riscattare i “buchi” contributivi (non coperti da contribuzione figurativa, ad esempio, disoccupazione) ricadenti nel periodo che va dall’1.01.1996 e il 29.01.2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Per esempio, è possibile riscattare eventuali periodi tra la fine di una supplenza e l’inizio della successiva in assenza di disoccupazione.
Il personale che ha la possibilità di utilizzare il riscatto è invitato a presentare domanda quanto prima valutandone la convenienza e tenendo conto che: a differenza del riscatto laurea “ad onere ridotto”, il cui importo si “deduce” dall’imponibile fiscale, il costo della pace contributiva si “detrae” dall’imposta Irpef.
E’ quindi detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in 5 anni, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.