Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze, le date di presentazione
Personale docente ed educativo – graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze:
domande on line dalle 15.00 del 22 luglio alle 23.59 del 6 agosto 2020
E’ stato pubblicato il Decreto dipartimentale prot. 858 del 21/7/2020 avente come oggetto: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze” che avvia la procedura di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.
Le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020, esclusivamente attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.
Di seguito, una breve sintesi per argomenti del suddetto decreto:
Sintesi decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020
Modalità di presentazione
Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia.
Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.
Termini di presentazione
L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.
Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020.
Dichiarazioni
Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020.
L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
a. titoli di studio conseguiti all’estero;
b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
Inserimento con riserva ed esclusioni
Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 8 e dell’articolo 16 comma 1 dell’OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell’Istruzione – viale Trastevere 76/A 00153 Roma – per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell’Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l’interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA – email: rpd@istruzione.it
La NOTA MININSTERIALE DD 858 del 21-07-2020 con i termini di presentazione delle domande.