Circolare lavoratori fragili SARS-CoV-2. Riflessioni sulla condizione di fragilità.
La problematica riguardante l’eventuale condizione di “fragilità” del personale della scuola merita un’ampia riflessione.
Il diffondersi dell’epidemia da COVID 2019, a ridosso dell’avvio delle lezioni, sta creando al personale della scuola, sofferente in generale di alcune patologie, un crescente disagio, preoccupazione e disorientamento.
Ci sembra opportuno, in assenza di chiari interventi legislativi, riflettere su alcune questioni.
Occorre prima di tutto delimitare i confini del concetto di lavoratore “fragile”. Soccorre, a tal fine, il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 redatto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, edizione del 21 agosto 2020.
Tale rapporto evidenzia che:
<<Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro>>.
La dichiarazione di “fragilità” pertanto è uno strumento che consente, per un verso, al dipendente di tutelare le proprie condizioni di salute che risulterebbero gravemente compromesse in caso di esposizione al contagio da COVID-19 e, per altro verso, permette alla P.A. di non esporre se stessa alla responsabilità connessa ai doveri del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro 81/2008)
Operativamente, il personale che si trova – ovvero ritiene di trovarsi – in una condizione di fragilità, attenendosi alle indicazioni ad hoc impartite dai DD.SS, dovrà inviare al medico competente le certificazioni comprovanti il proprio stato affinché il medico provveda – in esito ad apposita visita – ad accertare o meno la dedotta situazione di “fragilità” che lo porrebbe, se in servizio, in una posizione di alto rischio. Conseguentemente il D.S. dovrebbe collocare d’ufficio il dipendente in malattia senza che l’amministrazione operi trattenute ovvero senza che i periodi di assenza vengano computati ai fini del comporto.
Discende da ciò che la “malattia” del lavoratore in questo caso è di natura totalmente differente dall’ordinaria malattia: quest’ultima, infatti è collegata ad una situazione patologica del lavoratore che gli rende momentaneamente impossibile recarsi sul luogo di lavoro ed è concessa a richiesta del lavoratore (con eventuale verifica disposta dal datore) con le conseguenze previste dalla legge nel caso di prolungamento della malattia stessa. Nel caso che ci occupa, invece, l’assenza per malattia del lavoratore “fragile” non è riconducibile ad una condizione patologica acuta che rende in assoluto impossibile la prestazione lavorativa (che il lavoratore potrebbe svolgere se non esistesse il rischio epidemiologico), ma è causata da un elemento di rischio esterno, l’epidemia da COVID-19, che incide, senza che se ne possa prevedere la durata, sul rapporto di lavoro.
Si ritiene pertanto che, in questo caso, l’assenza dovuta allo stato di fragilità riconosciuto dal medico competente, non può essere inquadrato come ordinaria assenza per malattia e, pertanto, non dovrà essere computato ai fini del comporto né potrà determinare alcuna conseguenza svantaggiosa, di natura economica o giuridica, per il lavoratore.
Sembra invece che ad oggi non esista una legislazione che tuteli i lavoratori sotto tale aspetto, essendosi il Ministero dell’Istruzione limitato ad emettere in data 27.08.2020 un comunicato stampa nel quale invita ad “evitare allarmismi” e “fa sapere che sono in corso specifici approfondimenti”.
Sicuramente, considerato che le attività didattiche connesse ai corsi di recupero sono già iniziate, sarebbe stato molto più proficuo che i Ministeri compententi, M.I. Salute e Lavoro, avessero affrontato tale delicata questione in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Ulteriore strumento volto a tutelare la salute dei dipendenti, riducendone il tempo di esposizione al rischio contagio, è quello dello smart working.
Si segnala tuttavia che con decreto legge 104/2020 del 14 agosto 2020 “per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del DL 19 maggio 2020 n. 34”.
L’incauto intervento del legislatore, verosimilmente emesso in smart working da località balneare, avrebbe agevolato il lettore qualora avesse espressamente previsto che, così come stabilito dall’art. 90 del DL 34/2020, anche ai lavoratori della scuola, fino alla cessazione dello stato di emergenza – prorogato al 15 ottobre da D.L. n. 83/2020 – venisse riconosciuto il dirittoallo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Ciòsempre che gli stessi fossero riconosciuti, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, come lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente (cioè lavoratori “fragili”). Analogamente, sarebbe stato opportuno riconoscere ancheai lavoratori della scuola, come sancisce l’articolo 39 del decreto legge 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nel caso in cui gli stessi lavoratori fossero dipendenti disabili nelle condizioni di cui all‘articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che avessero nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Da ultimo, si ritiene doveroso precisare che l’art. 83 del DL 34/2020, convertito con L. 77/2020, che prevede il meccanismo della “sorveglianza sanitaria” in forza del quale si individuano i soggetti fragili, al comma 3 dispone: “L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
In forza del vigente assetto normativo, riteniamopertanto che la PA non possa in alcun modo procedere al licenziamento dei lavoratori “fragili”.
Alla luce di tutto quanto ora esposto, lo SNALS invita i responsabili dei Ministeri dell’Istruzione, Sanità e Lavoro, a farsi carico della problematica che riguarda le modalità di svolgimento del lavoro da parte dei soggetti riconosciuti come “fragili”, non rinviando l’individuazione delle misure adeguate, ma emanando gli opportuni provvedimenti che tutelino i lavoratori interessati e i Dirigenti Scolastici nella qualità di datori di lavoro.
In allegato la Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2