Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2020 personale scolastico, scheda sintetica

Pubblicato da Segreteria il

Riportiamo una scheda sintetica inerente le cessazioni del personale scolastico redatta dalla Segreteria provinciale SNALS di Vicenza

Normativa di riferimento  

D.M. 6 dicembre 2019, n. 1124

D.M. 13 dicembre 2019, n. 1137

C.M. 11 dicembre 2019, n. 50487

(Nota USR Veneto 13 dicembre 2019, n. 23661)

 

Il termine per la presentazione delle domande  

E’ fissato a lunedì 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, delle domande di dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio con effetto dal 1° settembre 2020.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2020 dall’art.12 del CCNL per l’area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile sul sito internet del MIUR.

Entro la stessa data vanno presentate, sempre con le istanze on-line, le eventuali revoche delle domande già presentate.

 

Requisiti per poter accedere alla pensione di vecchia  

Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2020, il requisito anagrafico è:

per il collocamento in pensione a domanda, 67 anni di età compiuti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 (nati/e tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

per il collocamento in pensione d’ufficio, 67 anni di età compiuti entro il 31 agosto 2020 (nati/e entro il 31 agosto 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

 

Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata  

Per maturare il diritto alla pensione anticipata dal 1° settembre 2020, i requisiti richiesti sono i seguenti:

un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall’età, da possedere entro il 31 dicembre 2020, senza operare alcun arrotondamento.

 

Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata “Quota 100”  

È sperimentale ed ha la durata di tre anni: 2019, 2020, 2021.

I requisiti minimi richiesti sono un’età anagrafica di 62 anni ed un’anzianità contributiva di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2020.

La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando il pensionato non matura l’età che gli avrebbe fatto conseguire la pensione di vecchiaia.

È possibile cumulare solo redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.

 

Opzione donna  

Con la vigente normativa possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 58 anni.

 

Domanda di pensione e part-time  

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da chi intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione.

Questa possibilità è riservata a coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto 65 anni di età.

 

Categorie: Pensione