Il congedo parentale (ART. 32 T.U. 151/2001)
Riportiamo la scheda redatta dalla Segreteria Provinciale SNALS di Vicenza:
Generalità | Il congedo parentale spetta:
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Durata massima per ciascun genitore | Alla madre spettano al massimo 6 mesi, dopo il congedo di maternità.Al padre spettano al massimo 7 mesi dalla nascita del figlio (6 mesi elevabili a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi). In tal caso il limite massimo complessivo fra i genitori è elevato a 11 mesi.Qualora vi sia un “solo genitore” spettano al massimo 10 mesi |
Genitore “solo” | La situazione di genitore “solo”, con la possibilità di usufruire del congedo parentale nella misura massima di 10 mesi, è riscontrabile nel caso di:
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Genitore “solo”: documentazione | Il genitore “solo” deve possedere:
Per l’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, tale situazione va attestata mediante dichiarazione di responsabilità del genitore interessato.In caso di separazione dei genitori, deve risultare nella sentenza l’affidamento del figlio ad un solo genitore. |
Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare | In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del T.U. (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori). |
Congedo parentale usufruito dal padre | Il padre può usufruire del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità post-parto.Il padre può usufruire del congedo parentale anche se la madre usufruisce dei riposi orari (riduzione di orario).Se la madre usufruisce del congedo parentale, il padre però non può usufruire dei riposi orari.Madre e padre possono usufruire contemporaneamente del congedo parentale.Il congedo spetta al padre anche se la madre non lavora (madre casalinga). |
Congedo parentale fruito entro i 6 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO | I primi 30 giorni complessivi tra genitori sono retribuiti al 100%.Gli ulteriori 5 mesi complessivi tra genitori sono retribuiti al 30%.Gli ulteriori periodi (nei limiti individuali per ciascun genitore di 6 mesi, elevabili a 7 per il padre e nel limite massimo complessivo di 11 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria: per il 2020 reddito annuo individuale non superiore a € 16.739,78 valore provvisorio). |
Congedo parentale fruito dai 6 agli 8 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO | Il congedo parentale è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria: per il 2020 reddito annuo individuale non superiore a € 16.739,78 valore provvisorio). |
Congedo parentale fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO | I periodi di congedo parentale non sono indennizzabili in ogni caso. |
Congedo parentale: richiesta | La richiesta va presentata almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del congedo.In presenza di particolari e comprovate esigenze che rendano impossibile il rispetto del termine dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 CCNL 29.11.2007). |
Interruzione del congedo parentale | È possibile interrompere il congedo parentale per malattia propria o del figlio (C.Inps n. 8 del 17.1.2003 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25/1/0003004 del 28.8.2006). |